Diritto al "congedo di paternità" nelle coppie omogenitoriali femminili
- 26 nov 2025
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La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, ha stabilito che, nelle coppie omogenitoriali femminili unite civilmente in cui le donne risultino entrambe genitrici nei registri dello Stato Civile, alla lavoratrice madre intenzionale (cioè la madre non-biologica) spetta il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni retribuiti).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla Lavoratrice madre intenzionale e, con il messaggio n. 3322 del 05/11/2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti.

La Corte ha stabilito che la normativa vigente fosse discriminatoria nei confronti delle madri intenzionali nelle coppie omogenitoriali femminili, poiché non garantiva il diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni retribuiti. La pronuncia mira a tutelare il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione per orientamento sessuale sanciti dalla Costituzione.
LE PRECISAZIONI DELL’INPS
Dal canto suo, l’Ente previdenziale, nel preminente e superiore interesse del minore, ritiene possibile il riconoscimento dei diritti legati alla genitorialità in favore delle coppie omogenitoriali, pur in assenza di una disciplina legislativa di riferimento, laddove sussista formale attestazione dello status genitoriale da parte dell’Ufficiale di Stato Civile. In particolare, nel caso di copresenza di una madre biologica e di una madre che ha effettuato il riconoscimento, ex art. 254 c.c., come “altra madre” dello stesso figlio – innanzi all’Ufficiale di Stato Civile con conseguente registrazione dell’atto amministrativo – alla madre naturale deve essere riconosciuta, in ragione del legame biologico con il nascituro, la tutela della maternità ed il congedo riservato alla lavoratrice madre, mentre la madre intenzionale è destinataria del congedo generalmente riservato al padre lavoratore, nel pieno rispetto dei limiti di coppia tracciati dal legislatore per le coppie eterosessuali.
Quindi, ferme le condizioni necessarie e sufficienti di:
formale unione civile tra le due donne
formale riconoscimento dello status di genitrice anche per la madre c.d. intenzionale (cioè non biologica) da parte dell'Ufficiale di Stato Civile
l'INPS ha precisato quanto segue.
Decorrenza degli effetti
La sentenza della Corte Costituzionale del 23/07/2025, ha cominciato a produrre i propri effetti dal giorno successivo (24 luglio 2025), determinando la cessazione dell’efficacia dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui non riconosceva il diritto al congedo di paternità obbligatorio alle Lavoratrici genitrici intenzionali.
Ambito di applicazione
L’estensione del diritto al congedo di paternità obbligatorio si applica alle pratiche di richiesta avviate e non ancora espletate o non definite al 23 luglio 2025;
Fruizioni precedenti non considerate indebite
Non sono da ritenersi indebite le fruizioni del congedo da parte delle genitrici intenzionali precedenti al 24 luglio 2025, effettuate nel rispetto della normativa vigente all’epoca della richiesta;
Riesame delle domande
Le domande presentate prima della sentenza e rientranti nell’ampliamento dei benefici dovranno essere riesaminate dalle sedi territoriali INPS, nel rispetto del termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 6, comma 6, della legge 138/1943.

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