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DIMISSIONI IN PERIODO DI PROVA: OBBLIGO DI CONVALIDA PER I GENITORI CON FIGLI FINO A TRE ANNI

  • 11 dic 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 14774 del 13 ottobre 2025, ha chiarito che anche le dimissioni presentate durante il periodo di prova, quindi prima della conferma del rapporto, da lavoratrice/lavoratore con figli di età inferiore a tre anni, devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).


dimissioni
ESTENSIONE DELLA TUTELA

L’obbligo di convalida è previsto per garantire che la decisione del Lavoratore di dimettersi sia libera e non influenzata da pressioni. Questa protezione tutela sia le madri che i padri e si applica anche in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. La "novità" chiarita dal Ministero è che questa tutela scatta anche durante il periodo di prova, un momento particolarmente delicato del rapporto di lavoro e possibilmente più esposto a pressioni indebite.


COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE

Se la Lavoratrice è in gravidanza o la Lavoratrice/il Lavoratore ha un figlio di età inferiore a tre anni e decide di dimettersi mentre è ancora nel periodo di prova:

  • le dimissioni non sono valide finché non vengono convalidate presso l’ITL;

  • senza convalida, il rapporto non si considera chiuso;

  • la convalida serve a verificare che la scelta sia realmente volontaria.


COME FUNZIONA LA CONVALIDA
  1. Il Lavoratore presenta le dimissioni al datore di lavoro;

  2. Prende un appuntamento presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (di persona o telematicamente);

  3. Conferma di persona/telematicamente la volontà di dimettersi;

  4. L’ITL registra la convalida delle dimissioni e da quel momento diventano efficaci.

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